Le dimissioni per fatti concludenti
Le "dimissioni per fatti concludenti"
La normativa in materia di dimissioni per fatti concludenti (o dimissioni implicite) a seguito di assenza prolungata ha subito una modifica significativa con l'introduzione della Legge n. 203/2024 (il c.d. "Collegato Lavoro"), che ha inserito il nuovo comma 7-bis nell'Art. 26 del D. Lgs. n. 151/2015.
Questa nuova disciplina, in vigore dal 12 gennaio 2025, conferisce un valore risolutivo all'assenza ingiustificata del lavoratore, senza necessità di attivare la procedura disciplinare per licenziamento (che resta comunque un'opzione alternativa).
La risoluzione del rapporto per volontà del lavoratore, basata sul comportamento concludente dell'assenza, si verifica al ricorrere dei seguenti requisiti:
1. Durata dell'Assenza (Soglia Temporale): L'assenza dal posto di lavoro deve essere ingiustificata e prolungata oltre il termine stabilito. Si applica il termine stabilito dal Suo Contratto Collettivo (se presente). In mancanza di previsione specifica nel CCNL, L'assenza ingiustificata deve superare 15 giorni di calendario consecutivi. In assenza di una clausola contrattuale specifica che qualifichi l'assenza come "dimissioni per fatti concludenti", la soglia di 15 giorni opera come termine di riferimento per l'attivazione della nuova procedura.
2. Comportamento Concludente: Il comportamento concludente è il silenzio assoluto e la mancanza di comunicazioni o giustificazioni da parte del lavoratore. La prolungata assenza senza fornire alcun motivo o riscontro alle richieste del datore di lavoro viene interpretata come la manifestazione implicita della volontà di recedere dal contratto.
Procedura Obbligatoria per il Datore di Lavoro (Dal 2025)Se l'assenza ingiustificata supera la soglia temporale (CCNL o 15 giorni), il datore di lavoro che intende considerare il rapporto risolto per dimissioni deve seguire una procedura specifica, che coinvolge l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL):
1. Invio della Comunicazione all'INL. Il datore di lavoro deve inviare una comunicazione formale (preferibilmente tramite PEC, utilizzando l'apposito modulo INL) all'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) competente per il luogo di svolgimento del lavoro, attestando l'assenza ingiustificata. Questa comunicazione deve essere inviata anche al lavoratore (raccomandata A/R o PEC) per garantirgli il diritto di difesa. Il datore di lavoro deve allegare la documentazione che prova l'assenza ingiustificata e l'invio delle richieste di giustificazione al dipendente.
2. Comunicazione UNILAV di Cessazione: Il datore di lavoro deve inviare la comunicazione telematica di cessazione del rapporto di lavoro (modello UNILAV) con la causale di risoluzione per dimissioni per fatti concludenti, entro 5 giorni dall'invio della comunicazione all'INL.
3. Effetto Risolutivo e Verifica INL - Risoluzione Immediata: Il rapporto di lavoro si considera risolto a far data dall'invio della comunicazione all'INL. - Verifica INL: L'INL avvia un'istruttoria (solitamente entro 30 giorni) contattando il lavoratore per verificare la veridicità dell'assenza ingiustificata.
4. Possibilità di Revoca (Diritto di Difesa del Lavoratore) - La risoluzione non si perfeziona se il lavoratore dimostra che l'assenza prolungata è stata determinata da:
- Causa di forza maggiore (es. ricovero urgente non comunicabile).
- Fatto imputabile al datore di lavoro (es. licenziamento orale, mobbing, mancato pagamento reiterato delle retribuzioni).
Se l'INL riscontra una di queste cause, la risoluzione non produce effetti e il rapporto di lavoro si considera vigente. Differenza chiave: Dimissioni Implicite vs. Licenziamento Disciplinare; Il datore di lavoro ha ora due opzioni alternative in caso di assenza prolungata:
Dimissioni per Fatti Concludenti (Art. 26, c. 7-bis) - non serve avviare alcuna contestazione disciplinare; No NASPI
Licenziamento per Giusta Causa (Procedura Disciplinare) serve avviare la procedura disciplinare; Si Naspi si ticket licenziamento.
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